Art. 7 , c. 4, lett. e) ed f) l.r. Campania n. 16/2001 - Caratteristiche tecniche dei locali - Nozione di “locali”- Riferimento alle aree recintate - Esclusione - Ragioni.


Le disposizioni di cui all’art. 7, comma 4, lett. e) ed f) l.r. Campania n. 16 del 24 novembre 2001, nel prevedere che: - “e) tutti i locali (dei canili, n.d.e.) devono avere pavimenti in materiale impermeabile facilmente lavabili e disinfettabile ed inclinati in modo adeguato per l'allontanamento delle acque di lavaggio attraverso chiusini e sifoni”; - “f) tutti i locali devono avere pareti rivestite in materiale impermeabile facilmente lavabili e disinfettabile, con spigoli ed angoli arrotondati”; concernono espressamente i “locali”, rectius gli ambienti chiusi dei canili,mentre non si riferiscono alle zone recintate. Né la distinzione tra i “locali” ed altri spazi, in particolare aperti, destinati ad ospitare i cani può essere obliterata ai fini applicativi delle norme suindicate, atteso che dei secondi (qualificati come “recinti”) si occupano espressamente le successive lettere h) ed i). Pres. Onorato, Est. Fedullo - M.C. (avv. Bonifacio) c. Comune di Cicerale 8n.c.) e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e altri (Avv. Stato) - TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. I -13 maggio 2011, n. 912

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